Allegato

Art. 10

In vigore dal 1 mag 1968
In ogni Provincia è costituita, presso l'Ufficio del Genio civile, una Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi popolari ed economici. La Commissione, nominata dal prefetto per la durata di quattro anni, e presieduta dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della Provincia o da un magistrato da lui designato con qualifica non inferiore a consigliere di appello, anche a riposo, ed è composta: a) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; b) dall'ingegnere capo del Genio civile o da un funzionario dell'Ufficio del Genio civile da lui designato; c) da un funzionario della Prefettura; d) dal presidente dell'Istituto rese popolari; e) dal presidente dell'I.N.C.I.S. per Roma, dal presidente del Comitato provinciale locale dello stesso Ente per le altre località; f) da un rappresentante dell'I.S.E.S.; g) da tre rappresentanti delle categorie degli assegnatari degli alloggi popolari, designati per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle più rappresentative Associazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale; per l'assegnazione degli alloggi dell'I.N.C.I.S. i tre rappresentanti predetti saranno scelti, uno tra gli impiegati statali delle categorie direttiva e di concetto e due tra le altre categorie di impiegati statali; h) da tre rappresentanti supplenti senza diritto di voto delle categorie di cui alla lettera g); i) dal sindaco del Comune nel quale sorgono le costruzioni o da un suo delegato. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da membri supplenti all'uopo designati. Per la compilazione ed approvazione delle graduatorie nonché per l'assegnazione degli alloggi costruiti in base alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, alle riunioni delle Commissioni provinciali partecipano, con voto deliberativo, i tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, membri dei Comitati provinciali costituiti ai sensi dell' della citata legge n. 1676. Alla segreteria della Commissione è preposto un funzionario del Genio civile designato dall'ingegnere capo. Il personale indispensabile per coadiuvare il segretario può essere richiesto dall'ingegnere capo del Genio civile agli Istituti autonomi per le Case popolari e, per la città di Roma, anche all'I.N.C.I.S. fino a quando non sarà provveduto all'adeguamento dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici. La Commissione è tenuta a formare ed a conservare uno schedario delle assegnazioni, con riferimento a ciascuno alloggio ed ai singoli assegnatari, inviando, al momento delle formazione, copia di ogni scheda alla Commissione centrale di vigilanza presso la quale è istituito uno schedario generale. A tali Commissione dovrà pervenire, trimestralmente, notizia delle variazioni verificatesi in ciascun trimestre. Allo schedario generale dovranno essere comunicati i nominativi degli assegnatari degli alloggi costruiti, da qualsiasi ente o da cooperativa edilizia, a totale carico dello Stato o con suo concorso o contributo.

Note all'articolo

  • La L. 18 marzo 1968, n.389 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai fini dell'assegnazione degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati fanno parte della commissione provinciale istituita con l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in luogo dei componenti indicati alle lettere g) ed h) dell'articolo medesimo, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle categorie dei profughi e rimpatriati, designati dal prefetto della provincia, sentite le associazioni di categoria giuridicamente riconosciute."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-10-2

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