Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo IV

Art. 28

Beneficiari dell'assistenza sanitaria.

In vigore dal 24 ott 1963
I minorati della vista, beneficiari della pensione e non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti, possono chiedere di essere ammessi all'assistenza sanitaria di cui alla lettera d) dell' della legge 10 febbraio 1262, n. 66, consentendo che l'Opera trattenga dalle rate di pensione un contributo mensile, la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, in sede di deliberazione del bilancio di previsione, in relazione al numero dei richiedenti e tenuto conto del contributo statale. Le determinazioni del Consiglio di amministrazione sono approvate con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro. Il contributo è trattenuto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di ammissione all'assistenza sanitaria e il diritto all'assistenza decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza medesima. Il minorato può recedere dall'assistenza, ma è tenuto a corrispondere il proprio contributo per altri sei mesi, a decorrere da quello successivo alla domanda di recesso e non può chiedere la riammissione all'assistenza se non sia decorso un anno dall'ultima trattenuta.
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Beneficiari dell'assistenza sanitaria. (Art. 28 Approvazione del regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante nuove disposizioni sull'Opera nazionale per i ciechi civili.) — Testo vigente | Portale Normativo