Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo V
Art. 32
Attribuzione della pensione ai titolari dell'assegno a vita
In vigore dal 24 ott 1963
Coloro che, all'atto della entrata in vigore del presente regolamento, beneficiano dell'assegno a vita nella misura di lire 14.000 e 12.000 mensili, concesso ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 032, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, conseguono il diritto alla maggiorazione, agli effetti e con la decorrenza di cui all' della legge 10 febbraio 1962, n. 66, previo l'accertamento delle condizioni visive, disposte dall'Opera.
A tal fine l'Opera trasmette gli atti agli Uffici regionali per il procedimento di accertamento oculistico.
Espletata con esito positivo la procedura di cui agli del presente regolamento, il presidente dell'Opera verifica che non si tratti di cecità di guerra, per infortunio sul lavoro o di servizio, che sussistano i requisiti della cittadinanza e della residenza e delibera la concessione della pensione.
Qualora le condizioni visive, nel primo esame o a seguito di ricorso, risultino (difformi da quelle precedentemente accertate in sede di concessione dell'assegno, il presidente adotta provvedimento definitivo in conformità alle risultanze del nuovo accertamento.
I minorati di cui al presente articolo, che risultino tali per cause di infortunio sul lavoro o di servizio, decadono dal godimento dell'assegno con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66. Sono irripetibili le somme da essi percetive a titolo di assegno fino al mese di entrata in vigore dei presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-32