Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo III

Art. 26

Decorrenza della pensione - Sospensione

In vigore dal 8 lug 1970
Il godimento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza. La decorrenza predetta è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'Opera nazionale ciechi civili il certificato medico oculistico prescritto dall', quando tale documento non sia stato esibito unitamente alla domanda di pensione. L'Ufficio regionale attesta la data di ricezione della istanza medesima mediante apposizione di timbro a datario con la sottoscrizione del dirigente dell'Ufficio. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 1970, N. 382.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-26

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