Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo III
Art. 22
Relazione dell'istanza per condizioni visive
In vigore dal 24 ott 1963
L'Ufficio regionale, decorso il termine di cui al primo comma dell' senza che l'interessato abbia prodotto ricoso o intervenuta l'accettazione espressa da parte del predetto dei parere della Commissione medico-oculistica, rimette gli atti alla sede centrale dell'Opera.
Qualora a seguito dell'accertamento oculistico non ricorrano le condizioni visive per la concessione della pensione, ai sensi dell' della legge, il presidente dell'Opera adotta provvedimento definitivo di reiezione dell'istanza, da notificarsi in via amministrativa all'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-22