Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo III

Art. 17

Ricoverati in istituti di ospitalità

In vigore dal 24 ott 1963
È fatto divieto agli istituti che ricoverano ciechi civili a carico della, pubblica beneficenza di trattenere, in tutto o in parte, la pensione al ricoverato, salvo che questi lo consenta ai fini del miglioramento del trattamento di ospitalità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-17

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