Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo II
Art. 12
Scioglimento del Consiglio di amministrazione
In vigore dal 24 ott 1963
Per gravi ragioni di carattere amministrativo o per ripetute violazioni di legge, il Consiglio di amministrazione della Opera può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.
Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario per non oltre sei mesi, prorogabili di un uguale periodo in caso di necessità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-12