Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo I

Art. 7

Uffici regionali

In vigore dal 24 ott 1963
In ogni capoluogo di Regione è costituito un Ufficio regionale dell'Opera, retto da un funzionario preferibilmente clero civile, appartenente ai ruoli organici dell'Ente. L'Ufficio regionale: a) riceve le istanze intese ad ottenere la concessione della pensione; b) convoca l'interessato, su richiesta della Commissione medico-oculistica, presso la Commissione medesima; c) inoltra le istanze e i ricorsi alla sede centrale dell'Opera; d) vigila, secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione, sulle erogazioni delle prestazioni sanitarie; e) cura l'attuazione degli altri fini dell'Opera che il Consiglio ritenga opportuno decentrare alla periferia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-7

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