Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo II

Art. 11

Controllo ispettivo e sostitutivo

In vigore dal 24 ott 1963
Il Ministero dell'interno dispone ogni anno accertamenti sull'andamento generale dell'Opera. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, più in ogni tempo disporre ispezioni ai servizi della Opera e provvedere d'ufficio per mezzo di un commissario speciale quando l'Opera abbia omesso atti obbligatori per legge e, benché sollecitata, si sia resa inadempiente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-11

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