Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo II
Art. 14
Servizio di tesoreria
In vigore dal 24 ott 1963
Il servizio di tesoreria dell'Opera deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale e disciplinato da una convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata ai sensi dello .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-14