Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo II

Art. 14

Servizio di tesoreria

In vigore dal 24 ott 1963
Il servizio di tesoreria dell'Opera deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale e disciplinato da una convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata ai sensi dello .
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Servizio di tesoreria (Art. 14 Approvazione del regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante nuove disposizioni sull'Opera nazionale per i ciechi civili.) — Testo vigente | Portale Normativo