Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo III
Art. 18
Presentazione e documentazione della istanza
In vigore dal 24 ott 1963
Il cittadino che intende chiedere la concessione della pensione deve inoltrare all'Opera nazionale ciechi civili, per il tramite dell'Ufficio regionale competente in relazione alla saia residenza una domanda in carta libera, corredata dai seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità nonché del residuo visivo per ciascun occhio.
I ciechi che all'atto della presentazione della istanza non abbiano compiuto il 25° anno di età debbono presentare, unitamente all'istanza per l'ottenimento della pensione nella misura prevista dall' della legge, la certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico ovvero alla frequenza di un corso di qualificazione professionale, o, in mancanza la certificazione attestante l'esercizio di un'attività lavorativa a carattere continuativo ovvero l'impossibilità, a causa di una infermità diversa della cecità, di frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo od un corso di qualificazione professionale.
L'Ufficio regionale, ricevuta l'istanza, la rimette immediatamente, con i certificati di cui al primo comma, alla Commissione medico-oculistica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-18