Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo III
Art. 19
Istruttoria sulle condizioni economiche
In vigore dal 24 ott 1963
L' Ufficio regionale, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, invia all'interessato un apposito modulo-questionario che deve essere restituito allo stesso Ufficio regionale debitamente compilato e sottoscritto.
Nel detto questionario l'interessato deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli del presente regolamento, se è provvisto o meno di stipendio, assegno, pensione o rendita a carico dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni, di altri Enti pubblici o privati e, in caso affermativo indicare l'ammontare di dette spettanze o della somma-percepita in capitale, nonché denunciare le pratiche eventualmente iniziate per il riconoscimento di qualsiasi diritto; deve inoltre precisare il reddito derivantegli da qualsiasi attività lavorativa nonché da beni mobili o immobili.
Il questionario di cui sopra e la certificazione eventualmente presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente sono trasmessi all'Opera, che promuove immediate indagini in ordine alle condizioni economiche e alle altre condizioni previste dalla legge.
A tal fine, l'Opera acquisisce i seguenti documenti:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) situazione di famiglia con annotazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette sui redditi al lordo delle detrazioni relative a tutte le persone indicate nel documento.
3) certificati del Comune di residenza del quale risulti se l'interessato è iscritto nei ruoli dei tributi locali, con la specificazione del titolo e dell'ammontare del reddito lordo accertato.
A richiesta dell'Opera nazionale ricchi civili, il sindaco e ogni altra autorità amministrativa sono tenuti a trasmettere in carta libera per uso interno d'ufficio tutti i documenti nonché le informazioni ritenuti necessari ai fini dell'accertamento delle condizioni previste per la concessione dello persone.
Gli enti pubblici, sono, del pari, tenuti a fornire all'Opera, su richiesta, le certificazioni relative al godimento di trattamenti economici da parte del minorato e dei componenti del suo nucleo familiare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-19