Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo III
Art. 23
Decisione del Comitato centrale per le pensioni
In vigore dal 24 ott 1963
Le risultanze degli accertamenti oculistici, in prima istanza o a seguito di ricorso, nonché tutti i documenti e gli elementi informativi acquisiti dall'Opera, sono da questa sottoposti ad un Comitato centrale per le pensioni ai ciechi civili.
Il Comitato valuta tutte le condizioni diverse da quelle visive e decide sulla istanza, attenendosi, quanto al visus, alla pronuncia conclusiva dei Collegi medico-oculistici.
Il provvedimento è notificato dall'Opera all'interessato in via amministrativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-23