Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo III
Art. 21
Ricorso alla Commissione superiore
In vigore dal 24 ott 1963
Qualora l'interessato non accetti il parere, di cui al precedente articolo, può produrre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, alla Commissione superiore di cui all' della legge.
Il ricorso deve essere presentato in carta libera tramite L'Ufficio regionale al quale fu prodotta l'istanza.
L'Ufficio regionale rimette alla Commissione superiore tramite la sede centrale dell'Opera, entro venti giorni dal suo ricevimento, il ricorso corredato dalla copia del verbale dell'accertamento oculistico, dal parere della Commissione medico-oculistica e da una relazione diagnostica redatta dal presidente della Commissione medesima.
La Commissione superiore esamina gli atti, convoca, ove occorra, il ricorrente per sottoporlo a nuovi accertamenti e Si pronuncia sull'accoglibilità o meno del gravame; rimette quindi le risultanze della revisione al presidente dell'Opera il quale, nel caso in cui le condizioni visive escludano il diritto alla pensione, adotta provvedimento definitivo di relazione dell'istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa in tutti gli altri casi, invece, il presidente ne di notizia all'interessato con provvedimento interlocutorio.
Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica non si presenti alla data stabilita nè fornisca, entro la stessa data valide giustificazioni e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, il ricorso si intende decaduto e l'Ufficio regionale rimette gli atti al presidente dell'Opera per la declaratoria di decadenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-21