Art. 23 · Decisione del Comitato centrale per le pensioni
Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo III

Art. 23

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Decisione del Comitato centrale per le pensioni

In vigore dal 24 ott 1963
Le risultanze degli accertamenti oculistici, in prima istanza o a seguito di ricorso, nonché tutti i documenti e gli elementi informativi acquisiti dall'Opera, sono da questa sottoposti ad un Comitato centrale per le pensioni ai ciechi civili. Il Comitato valuta tutte le condizioni diverse da quelle visive e decide sulla istanza, attenendosi, quanto al visus, alla pronuncia conclusiva dei Collegi medico-oculistici. Il provvedimento è notificato dall'Opera all'interessato in via amministrativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-23