Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo III
Art. 23
23 / 36Decisione del Comitato centrale per le pensioni
In vigore dal 24 ott 1963
Le risultanze degli accertamenti oculistici, in prima istanza o a seguito di ricorso, nonché tutti i documenti e gli elementi informativi acquisiti dall'Opera, sono da questa sottoposti ad un Comitato centrale per le pensioni ai ciechi civili.
Il Comitato valuta tutte le condizioni diverse da quelle visive e decide sulla istanza, attenendosi, quanto al visus, alla pronuncia conclusiva dei Collegi medico-oculistici.
Il provvedimento è notificato dall'Opera all'interessato in via amministrativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-23