Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo III
Art. 27
Revisione delle pensioni
In vigore dal 24 ott 1963
L'Opera, di regola ogni cinque anni e comunque una volta ogni dieci anni, dispone accertamenti sulla persistenza delle condizioni di assistibilità dei beneficiari della pensione.
L'ordinanza con cui il presidente dell'Opera dispone la revisione è trasmessa all'Ufficio regionale che dà immediato inizio agli adempimenti di cui agli e seguenti del presente regolamento.
Il beneficiario della pensione è tenuto a comunicare alla Opera, entro trenta giorni dal loro verificarsi, i fatti che determinano un miglioramento sia delle condizioni visive sia di quelle economiche nonché tutte le altre circostanze che comportino la perdita del diritto alla pensione; il presidente dell'Opera adotta le conseguenti determinazioni.
L'Opera, per l'esame di elementi nuovi o per accertamento di errore materiale, può promuovere in ogni tempo la revisione delle deliberazioni concessive della pensione.
Il Ministero dell'interno, anche su richiesta del Ministero del tesoro, può promuovere in ogni tempo la revisione delle deliberazioni concessive della, pensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-27