Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo V
Art. 31
Concessione nell'assegno a vita di L. 10.000
In vigore dal 24 ott 1963
Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate sino alla (data di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66 e non ancora definite all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento riguardanti coloro che hanno un residuo visivo superiore a un ventesimo e non superiore a un decimo, sono esaminate e deliberate dagli organi e con la procedura previsti dal presente regolamento, alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.
L'Opera provvede a trasmettere agli Uffici regionali gli atti suddetti per l'inizio del procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-31