Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo V

Art. 36

Norme di abrogazione e di rinvio

In vigore dal 24 ott 1963
È abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile con il presente regolamento. Per quanto non è disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66 e dal presente regolamento valgono, per la gestione e il funzionamento dell'Opera nazionale ciechi civili, le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato nonché le norme per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Visto, il Ministro: RUMOR
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-36

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