Art. 1
In vigore dal 24 ott 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sassari, addì 11 agosto 1963
SEGNI
LEONE RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1930
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 152. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rd-1