Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo V
Art. 33
Istanze non definite di ciechi assoluti e di minorati con residuo fisico non superiore o un ventesimo
In vigore dal 24 ott 1963
Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate prima dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66; e non ancora definite all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, riguardanti coloro che sotto affetti da cecità assoluta e che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzioni, sono esaminate e deliberate dagli organi, con la procedura e alle condizioni previsti dal presente regolamento, salvo la applicazione delle norme relative alle condizioni, non concernenti il virus, stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1959, n. 32, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 66 del 10 febbraio 1962.
L'Opera provvede a trasmettere gli atti agli Uffici regionali per l'inizio del procedimento concessivo della pensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-33