Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo IV

Art. 29

Convenzione per l'assistenza sanitaria

In vigore dal 24 ott 1963
L'Opera stipula con un idoneo ente assistenziale apposita convenzione, nella quale saranno previste, nei limiti delle disponibilità della relativa gestione le seguenti forme di assistenza sanitaria prestazioni medico-chirurgiche genetiche e specialistiche; indagini cliniche e di laboratorio: ricoveri in ospedali, preventori, sanatori o istituiti specializzati di cura; interventi chirurgici specialmente nel campo oculistico: somministrazione di farmaci; forniture protecniche. La convenzione deve altresì prevedere le modalità con cui l'Opera eserciterà i controlli preventivi e successivi sulla erogazione dell'assistenza, anche attraverso gli l'Uffici regionali nonché la durata della convenzione medesima. L'Opera deve sentire preventivamente il Ministero della sanità in ordine sia alla scelta dell'ente sia alla convenzione da stipulare la deliberazione dell'Opera relativa alla convenzione è sottoposta al controllo di merito di cui all' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-29

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Convenzione per l'assistenza sanitaria (Art. 29 Approvazione del regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante nuove disposizioni sull'Opera nazionale per i ciechi civili.) — Testo vigente | Portale Normativo