Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo II

Art. 10

Controllo di merito sugli atti

In vigore dal 24 ott 1963
L'Opera rimette in copia, entro dieci giorni dall'adozione, ai Ministeri dell'interno e del tesoro le deliberazioni concernenti le seguenti materie: a) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, storni di fondi da capitolo a capitolo, quando detti storni, per se stessi oppure cumulati con altri precedentemente effettuati, diminuiscano o aumentino di più di un quarto gli stanziamenti originari dei rispettivi capitoli; b) contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e accettazione di lasciti o donazioni; c) locazioni o conduzioni di immobili per un periodo superiore ai nove anni; d) transazioni e liti attive che in prima istanza siano di competenza del Tribunale, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi in caso di urgenza; e) regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici e relative modificazioni; f) nomina del direttore generale; g) determinazioni relative all'attribuzione e alla misura dei compensi al presidente e ai revisori dei conti nonché dei gettoni di presenza ai consiglieri di Amministrazione e ai componenti degli organi collegiali dell'Opera nonché degli onorari ai medici componenti delle Commissioni istituite a norma degli della legge 10 febbraio 1962, numero 66; h) determinazioni relative ai servizi di cassa e di tesoreria e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi; i) convenzioni con enti operanti a favore dei ciechi per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 10 febbraio 1962, numero 66. Le anzidette deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro; l'approvazione delle deliberazioni indicate alle lettere e) e f) è disposta con apposito decreto interministeriale. L'esecutività delle deliberazioni di qui al presente articolo rimane sospesa sino a che non sia intervenuta l'approvazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-10

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