Art. 10 · Controllo di merito sugli atti
Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo II

Art. 10

10 / 36

Controllo di merito sugli atti

In vigore dal 24 ott 1963
L'Opera rimette in copia, entro dieci giorni dall'adozione, ai Ministeri dell'interno e del tesoro le deliberazioni concernenti le seguenti materie: a) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, storni di fondi da capitolo a capitolo, quando detti storni, per se stessi oppure cumulati con altri precedentemente effettuati, diminuiscano o aumentino di più di un quarto gli stanziamenti originari dei rispettivi capitoli; b) contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e accettazione di lasciti o donazioni; c) locazioni o conduzioni di immobili per un periodo superiore ai nove anni; d) transazioni e liti attive che in prima istanza siano di competenza del Tribunale, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi in caso di urgenza; e) regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici e relative modificazioni; f) nomina del direttore generale; g) determinazioni relative all'attribuzione e alla misura dei compensi al presidente e ai revisori dei conti nonché dei gettoni di presenza ai consiglieri di Amministrazione e ai componenti degli organi collegiali dell'Opera nonché degli onorari ai medici componenti delle Commissioni istituite a norma degli della legge 10 febbraio 1962, numero 66; h) determinazioni relative ai servizi di cassa e di tesoreria e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi; i) convenzioni con enti operanti a favore dei ciechi per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 10 febbraio 1962, numero 66. Le anzidette deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro; l'approvazione delle deliberazioni indicate alle lettere e) e f) è disposta con apposito decreto interministeriale. L'esecutività delle deliberazioni di qui al presente articolo rimane sospesa sino a che non sia intervenuta l'approvazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-10