Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo II
Art. 10
10 / 36Controllo di merito sugli atti
In vigore dal 24 ott 1963
L'Opera rimette in copia, entro dieci giorni dall'adozione, ai Ministeri dell'interno e del tesoro le deliberazioni concernenti le seguenti materie:
a) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, storni di fondi da capitolo a capitolo, quando detti storni, per se stessi oppure cumulati con altri precedentemente effettuati, diminuiscano o aumentino di più di un quarto gli stanziamenti originari dei rispettivi capitoli;
b) contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e accettazione di lasciti o donazioni;
c) locazioni o conduzioni di immobili per un periodo superiore ai nove anni;
d) transazioni e liti attive che in prima istanza siano di competenza del Tribunale, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi in caso di urgenza;
e) regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici e relative modificazioni;
f) nomina del direttore generale;
g) determinazioni relative all'attribuzione e alla misura dei compensi al presidente e ai revisori dei conti nonché dei gettoni di presenza ai consiglieri di Amministrazione e ai componenti degli organi collegiali dell'Opera nonché degli onorari ai medici componenti delle Commissioni istituite a norma degli della legge 10 febbraio 1962, numero 66;
h) determinazioni relative ai servizi di cassa e di tesoreria e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi;
i) convenzioni con enti operanti a favore dei ciechi per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 10 febbraio 1962, numero 66.
Le anzidette deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro; l'approvazione delle deliberazioni indicate alle lettere e) e f) è disposta con apposito decreto interministeriale.
L'esecutività delle deliberazioni di qui al presente articolo rimane sospesa sino a che non sia intervenuta l'approvazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-10