Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo I

Art. 6

Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 24 ott 1963
Il Collegio dei revisori dei conti, di cui all' della legge 10 febbraio 1962, n. 66, provvede al riscontro degli Atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e le relative variazioni nonché il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Allo scadere del quadriennio di nomina, i revisori possono essere confermati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-6

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