Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo I

Art. 2

Costituzione e durata del Consiglio di amministrazione

In vigore dal 24 ott 1963
Il Consiglio di amministrazione è costituito nei modi e per la durata previsti dall' della legge 10 febbraio 1962, numero 66. I consiglieri nominati nel corso del quadriennio durano in carica sino alla scadenza di esso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-2

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