Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo I
Art. 3
Funzionamento del Consiglio di amministrazione
In vigore dal 24 ott 1963
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata che deve essere inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza deve essere predisposto e comunicato a cura del presidente almeno cinque giorni prima della seduta.
La riunione del Consiglio di amministrazione per la deliberazione del bilancio o preventivo ha luogo non oltre il mese di marzo e quella per la deliberazione del conto consuntivo oltre il mese di novembre successivo alla chiusura dell'esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-3