Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo I

Art. 1

Finalità, sede dell'Opera e controlli

In vigore dal 24 ott 1963
MINISTERO DELL'INTERNO Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66 . Finalità, sede dell'Opera e controlli L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita e disciplinata con le leggi 9 agosto 1954, n. 632 e 10 febbraio 1962, n. 66, per i fini di cui all' di quest'ultima legge, ha sede centrale in Roma. Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro, che lo esercitano nei limiti e nei modi previsti dalla citata legge 10 febbraio 1962, n. 66 e dal presente regolamento. Il Ministero della sanità sovraintende, ai sensi dell' dalla legge 13 marzo 1958, n. 296, ai servizi dell'Opera concernenti compiti di natura sanitaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-1

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Finalità, sede dell'Opera e controlli (Art. 1 Approvazione del regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante nuove disposizioni sull'Opera nazionale per i ciechi civili.) — Testo vigente | Portale Normativo