Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo III
Art. 15
Beneficiari della pensione
In vigore dal 24 ott 1963
La pensione non riversibile spetta a coloro che siano affetti da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio e che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano cittadini italiani residenti in Italia;
b) abbiano compiuto gli anni diciotto;
c) versino in stato di bisogno.
È da considerare, di regola, in stato di bisogno:
1) colui che, vivendo solo o convivendo con persone non obbligate agli alimenti, dispone di proventi di qualsiasi natura non superiori a L. 18.000 mensili;
2) colui che, convivendo con congiunti a suo carico nei confronti dei quali non vi siano altre persone obbligate agli alimenti e in grado di provvedervi, faccia parte di un nucleo familiare il quale (disponga di proventi mensili di qualsiasi natura non superiori, oltre alla somma di cui al numero 1), a L. 15.000 per ciascuna delle altre persone facenti parte di detto nucleo;
3) colui che convive a carico di persone tenute agli alimenti le quali, oltre alla somma di L. 18.000 mensili di cui fruisca il capo famiglia, abbiano proventi noti superiori a quelli indicati nel precedente punto 2);
4) colui che abbia persone tenute agli alimenti ma che non siano conviventi e non siano ritenute in grado di potervi provvedere adeguatamente.
Qualora l'ammontare dei proventi di ceti al punto 1) del secondo comma derivi da attività lavorativa del cieco, il limite di L. 18.000 è elevato a L. 28.000 mensili.
Agli effetti del punto 2) del secondo comma si considerano a carico del minorato:
il coniuge;
i figli minori degli anni 18, celibi o nubili, e i figli in età superiore agli anni 18, celibi o nubili, purchè inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella a) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648:
i figli, celibi o nubili, di età superiore agli anni 18 e fino al 21° anno qualora non prestino lavoro retribuito e frequentino mia scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, qualora non presentino lavoro retribuito e frequentino l'Università;
i genitori, purchè abbiano superato i 60 anni di età per il padre i 55 per la madre, e senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella a) annessa alla legge 10 agosto 1930, n. 618;
i nipoti in linea diretta dei minorato formalmente affidati alla sua tutela o a quella del coniuge convivente ed a carico, a seguito di premorienza dei genitori e sempre che non vi siano altre persone tenute al loro mantenimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-15