Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo V
Art. 36
36 / 36Norme di abrogazione e di rinvio
In vigore dal 24 ott 1963
È abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile con il presente regolamento.
Per quanto non è disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66 e dal presente regolamento valgono, per la gestione e il funzionamento dell'Opera nazionale ciechi civili, le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato nonché le norme per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Visto, il Ministro: RUMOR
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-36