Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo III
Art. 19
19 / 36Istruttoria sulle condizioni economiche
In vigore dal 24 ott 1963
L' Ufficio regionale, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, invia all'interessato un apposito modulo-questionario che deve essere restituito allo stesso Ufficio regionale debitamente compilato e sottoscritto.
Nel detto questionario l'interessato deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli del presente regolamento, se è provvisto o meno di stipendio, assegno, pensione o rendita a carico dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni, di altri Enti pubblici o privati e, in caso affermativo indicare l'ammontare di dette spettanze o della somma-percepita in capitale, nonché denunciare le pratiche eventualmente iniziate per il riconoscimento di qualsiasi diritto; deve inoltre precisare il reddito derivantegli da qualsiasi attività lavorativa nonché da beni mobili o immobili.
Il questionario di cui sopra e la certificazione eventualmente presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente sono trasmessi all'Opera, che promuove immediate indagini in ordine alle condizioni economiche e alle altre condizioni previste dalla legge.
A tal fine, l'Opera acquisisce i seguenti documenti:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) situazione di famiglia con annotazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette sui redditi al lordo delle detrazioni relative a tutte le persone indicate nel documento.
3) certificati del Comune di residenza del quale risulti se l'interessato è iscritto nei ruoli dei tributi locali, con la specificazione del titolo e dell'ammontare del reddito lordo accertato.
A richiesta dell'Opera nazionale ricchi civili, il sindaco e ogni altra autorità amministrativa sono tenuti a trasmettere in carta libera per uso interno d'ufficio tutti i documenti nonché le informazioni ritenuti necessari ai fini dell'accertamento delle condizioni previste per la concessione dello persone.
Gli enti pubblici, sono, del pari, tenuti a fornire all'Opera, su richiesta, le certificazioni relative al godimento di trattamenti economici da parte del minorato e dei componenti del suo nucleo familiare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-19