Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo II
Art. 14
14 / 36Servizio di tesoreria
In vigore dal 24 ott 1963
Il servizio di tesoreria dell'Opera deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale e disciplinato da una convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata ai sensi dello .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-14