Regolamento›Capo VI
Art. 88
Norme da applicare in occasione della sostituzione delle parti
In vigore dal 1 dic 1963
88.1 Gli impianti preesistenti di tutte le categorie devono rispondere, in occasione di sostituzione delle linee elettriche e per le sole parti sostituite, all', limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 e all', limitatamente ai commi 2 e 3.
88.2 Gli impianti preesistenti di categoria A, B C devono rispondere, in occasione di sostituzione delle funi o catene, all', limitatamente ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 e all'.
88.3 Gli impianti preesistenti di categoria D devono rispondere, in occasione di sostituzione delle funi o catene, all', limitatamente ai commi 1, 2, 4, 6 e 7.
Il Ministro per l'industria ed il commercio: COLOMBO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-88