Art. 3
In vigore dal 1 dic 1963
Gli ascensori ed i montacarichi già installati prima della pubblicazione del presente decreto debbono rispondere soltanto alle prescrizioni contenute nel Capo VI.
Gli uffici di controllo dovranno, però, accertare che essi offrano le necessarie garanzie di agibilità e di sicurezza, stabilendo le prescrizioni necessarie, per il loro esercizio.
Gli ascensori e i montacarichi che saranno installati dopo la pubblicazione del presente decreto e prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle norme annesse al presente decreto sono sottoposti alle disposizioni del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo VI delle predette norme.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-rd-3