Art. 5

In vigore dal 1 dic 1963
Il Consiglio nazionale delle ricerche dà parere agli organi tecnici chiamati all'applicazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1963 SEGNI FANFANI - SULLO - COLOMBO - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1963 Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 79. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-rd-5

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