Art. 1

In vigore dal 1 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l', comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per l'industria ed il commercio e per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Sono approvate le annesse norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo