Art. 1
In vigore dal 1 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l', comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per l'industria ed il commercio e per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Sono approvate le annesse norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-rd-1