RegolamentoCapo VI

Art. 87

Disposizioni da applicare entro tre anni dall'entrata in vigore delle norme del presente capo

In vigore dal 1 dic 1963
87.01 Gli impianti preesistenti di tutte le categorie devono rispondere entro tre anni dall'entrata in vigore delle norme del presente capo, agli articoli e prescrizioni seguenti: , limitatamente al comma 3, con l'eccezione che sono accettate le protezioni preesistenti aventi altezza non minore di 1,7 m.; , limitatamente al comma 5; , limitatamente al comma 1; , limitatamente ai commi 7,8,9,10 e 11; , limitatamente ai commi 2 e 3, con l'eccezione che è ammessa la tensione nominale preesistente non maggiore di 220 V per circuiti collegati con gli apparecchi elettrici del vano di corsa e della cabina. L'eventuale riduzione a questa tensione isolamento 87.2 Gli impianti preesistenti di categoria A, B e C devono rispondere entro tre anni dall'entrata in vigore delle , limitatamente al comma 1: i passaggi esterni al vano di corsa nelle posizioni dove la distanza degli organi mobili dell'impianto è minore di 0,7 m., possono essere costituite da robusti telai con reti, griglie o traforati metallici aventi aperture che non permettano il passaggio di una sfera del diametro di 30 mm., oppure possono essere costituite da lastre di vetro di sicurezza; , limitatamente al comma 1 con l'eccezione che la parete o la protezione davanti agli accessi della cabina non è richiesta purchè la porta della cabina ; , limitatamente ai commi 2 e 3 le porte possono essere costituite come indicato nel presente per le protezioni del vano di corsa; la distanza orizzontale tra le porte dei piani e le porte della cabina in posizione completamente chiusa deve essere non maggiore di 0,15 m.; , limitatamente ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9; , limitatamente ai commi 3, 7, 8 e 10; la cabina deve avere un robusto tetto e robuste pareti estese per tutta la sua altezza, salvo negli accessi: le pareti possono essere costituite come indicato nel presente per le protezioni del vano di corsa: negli ascensori di categoria A, la portata deve essere non minore di 2/3 del valore P ricavato con la formula indicata nell' A. Negli ascensori di categoria A montalettighe la portata deve essere non minore di 3/5 del valore P ricavato con la formula indicata nell'.1. La superficie interna utile in pianta della cabina può essere ridotta con artifici. Le porte della cabina devono essere apribili verso l'interno o scorrevoli. Le porte possono essere costituite come indicato nel presente per le porte dei piani; , limitatamente al comma 1; negli ascensori di categoria A e B la cabina deve essere illuminata permanentemente durante il servizio, o deve illuminarsi quando si apre la porta del piano e, rimanere illuminata finché è occupata. Nei montacarichi di categoria C la cabina deve potersi illuminare durante le operazioni di carico è scarico; , limitatamente ai commi 1,2, 5 e 8; negli impianti aventi velocità di esercizio maggiore di 0,85 m/s il paracadute deve fermare la cabina progressivamente; , con l'eccezione che sono accettati i paracadute e i sostegni del contrappeso preesistenti; ; , con l'eccezione che il coefficiente di sicurezza deve essere non minore di quello iniziale, con un minimo di 8; , limitatamente al comma 1: gli organi con tamburi o con catene portanti devono essere provvisti di un interruttore di extracorsa aperto meccanicamente dal movimento dell'organo, oppure di interruttori di extracorsa aperti e mantenuti aperti dallo spostamento della cabina in salita e del contrappeso pure in salita; , limitatamente ai commi 1 e 3; , limitatamente al comma 1, e soltanto agli accessi dei piani dove la cabina non è chiaramente visibile dal piano: , con l'eccezione che sono accettati i comandi preesistenti; . 87.3 Gli impianti preesistenti di categoria D devono rispondere entro tre anni dall'entrata in vigore delle norme del presente capo, agli articoli e prescrizioni seguenti: i passaggi esterni al vano di corsa, nelle posizioni dove la distanza degli organi mobili dell'impianto e minore di 0,7 m., devono essere segregati con colonie pareti o protezioni di altezza non minore di 1,7 m. dal piano di calpestio o dal ciglio dei gradini: le protezioni possono essere costituite da robusti telini con reti, griglie o traforati metallici aventi aperture che non permettano il passaggio di una sfera del diametro di 30 mm., oppure possono essere costituite da lastre di vetro di sicurezza; ; , limitatamente ai comuni 1, 2 e 3; , limitatamente al comma 2; , limitatamente al comma 1; , limitatamente al comma 1, con l'eccezione che nei montacarichi aventi portata minore di 100 Kg. il paracadute non è richiesto, salvo se la cabina si muove sopra un locale accessibile e non sia possibile disporre nella fossa un sostegno idoneo a fermare la cabina nel caso di caduta: sono accettati i paracadute e sostegni preesistenti; , limitatamente al comma 1, con l'eccezione che nei montacarichi aventi portata minore di 100 Kg il paracadute non è richiesto, salvo se il contrappeso si muove sopra un locale accessibile e non sia possibile disporre nella fossa un sostegno idoneo a fermare il contrappeso nel caso di caduta; sono accettati i paracadute e sostegni preesistenti; , con l'eccezione che il coefficiente di sicurezza deve essere non minore di quello iniziale, con un minimo di 6; gli impianti devono essere provvisti di interruttori extracorsa per fermare il macchinario quando la cabina oltrepassi i piani esterni della distanza minima compatibile con il funzionamento normale dell'impianto stesso e prima che la cabina o il contrappeso appoggi sugli arresti fissi o sugli ammortizzatori; .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-87

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Disposizioni da applicare entro tre anni dall'entrata in vigore delle norme del presente capo (Art. 87 Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.) — Testo vigente | Portale Normativo