Art. 2

In vigore dal 1 dic 1963
Le disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle annesse norme entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-rd-2

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