Regolamento›Capo IV
Art. 61
Funi e catene portanti
In vigore dal 1 dic 1963
Per le funi e le catene portanti si applica l', limitatamente ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-61