RegolamentoCapo IV

Art. 61

Funi e catene portanti

In vigore dal 1 dic 1963
Per le funi e le catene portanti si applica l', limitatamente ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-61

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