Regolamento›Capo IV
Art. 57
Portata della cabina
In vigore dal 1 dic 1963
57.1 La portata deve essere non maggiore di 250 kg.
57.2 Con tensione di alimentazione e frequenza nominali il montacarichi non deve poter sollevare un carico maggiore di 2,5 volte la portata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-57