Regolamento›Capo IV
Art. 55
Serrature dei portelli
In vigore dal 1 dic 1963
55.1 I portelli devono essere provvisti di serratura meccanica allo scopo di impedirne l'apertura se la cabina dista più di 0,16 m. dal livello della fermata.
55.2 I portelli devono essere provvisti di un contatto di sicurezza allo scopo di impedire il movimento della cabina se il portello non è chiuso.
55.3 I contatti di sicurezza devono essere con ponte asportabile o con distacco obbligato.
55.4 Le serrature devono essere disposte e protette in modo da impedire manomissioni dall'esterno del vano di corsa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-55