Regolamento›Capo IV
Art. 60
Organi di sospensione
In vigore dal 1 dic 1963
Per gli organi di sospensione si applica l', con l'eccezione che le cabine con paracadute ed i contrappesi possono essere sostenuti da una sola fune o catena portante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-60