RegolamentoCapo IV

Art. 62

Calcolo delle funi o delle catene portanti

In vigore dal 1 dic 1963
Per il calcolo delle funi e delle catene portanti si applica l', con l'eccezione che il coefficiente di sicurezza convenzionale delle funi deve essere non minore di 8 ed il coefficiente di Sicurezza delle catene deve essere non minore di 6, salvo quanto prescritto dall', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-62

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