Regolamento›Capo IV
Art. 66
Attacchi delle funi o delle catene portanti
In vigore dal 1 dic 1963
Per gli attacchi delle funi o delle catene portanti si applica l', con l'eccezione che il coefficiente di sicurezza degli attacchi deve essere non minore di 6.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-66