Art. 66 · Attacchi delle funi o delle catene portanti
RegolamentoCapo IV

Art. 66

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Attacchi delle funi o delle catene portanti

In vigore dal 1 dic 1963
Per gli attacchi delle funi o delle catene portanti si applica l', con l'eccezione che il coefficiente di sicurezza degli attacchi deve essere non minore di 6.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-66