Regolamento›Capo IV
Art. 62
62 / 88Calcolo delle funi o delle catene portanti
In vigore dal 1 dic 1963
Per il calcolo delle funi e delle catene portanti si applica l', con l'eccezione che il coefficiente di sicurezza convenzionale delle funi deve essere non minore di 8 ed il coefficiente di Sicurezza delle catene deve essere non minore di 6, salvo quanto prescritto dall', comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-62