RegolamentoCapo IV

Art. 59

Paracadute del contrappeso

In vigore dal 1 dic 1963
59.1 Se il contrappeso si muove sopra un locale accessibile e non sia possibile disporre sotto il contrappeso un robusto pilastro appoggiato direttamente sul terreno, il contrappeso deve essere provvisto di paracadute idoneo a fermarlo in discesa nel caso di rottura di tutte le funi o catene portanti, oppure nel caso di eccesso di velocità entro i limiti indicati dall'. 59.2 Nei montacarichi aventi portate non maggiore di 50 Kg. in luogo del paracadute o dei pilastro può essere disposto nella fossa un sostegno idoneo a fermare il contrappeso nel caso di caduta. 59.3 L'azione del paracadute deve causare la fermata del macchinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-59

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Paracadute del contrappeso (Art. 59 Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.) — Testo vigente | Portale Normativo