Regolamento›Capo IV
Art. 59
59 / 88Paracadute del contrappeso
In vigore dal 1 dic 1963
59.1 Se il contrappeso si muove sopra un locale accessibile e non sia possibile disporre sotto il contrappeso un robusto pilastro appoggiato direttamente sul terreno, il contrappeso deve essere provvisto di paracadute idoneo a fermarlo in discesa nel caso di rottura di tutte le funi o catene portanti, oppure nel caso di eccesso di velocità entro i limiti indicati dall'.
59.2 Nei montacarichi aventi portate non maggiore di 50 Kg. in luogo del paracadute o dei pilastro può essere disposto nella fossa un sostegno idoneo a fermare il contrappeso nel caso di caduta.
59.3 L'azione del paracadute deve causare la fermata del macchinario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-59