Art. 55 · Serrature dei portelli
RegolamentoCapo IV

Art. 55

55 / 88

Serrature dei portelli

In vigore dal 1 dic 1963
55.1 I portelli devono essere provvisti di serratura meccanica allo scopo di impedirne l'apertura se la cabina dista più di 0,16 m. dal livello della fermata. 55.2 I portelli devono essere provvisti di un contatto di sicurezza allo scopo di impedire il movimento della cabina se il portello non è chiuso. 55.3 I contatti di sicurezza devono essere con ponte asportabile o con distacco obbligato. 55.4 Le serrature devono essere disposte e protette in modo da impedire manomissioni dall'esterno del vano di corsa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-55