Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo VI
Art. 140
Mantenimento in servizio del personale
In vigore dal 1 mar 1988
Il personale, che alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria o ricevitoria risulti iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio senza soluzione di continuità.
La disposizione del comma precedente non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano compiuto cinquantacinque anni di età se donne e sessanta anni di età se uomini ed abbiano maturato il diritto alla pensione. I dipendenti che, pur avendo raggiunto i suddetti limiti di età, non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione saranno mantenuti in servizio sino a quando lo maturino, ma non oltre i cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai collettori dirigenti.
In caso di conferma il personale che risulta iscritto da almeno due anni al Fondo di previdenza non può essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione ai sensi degli della legge 2 aprile 1958, n. 377, ovvero per riduzione del carico dell'esattoria superiore al 25 per cento rispetto al carico del primo anno di gestione. Negli altri casi non riferibili a casi singoli il licenziamento, per fondati motivi, di una quota del personale sarà stabilito di intesa tra le rappresentanze di categoria.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-140