Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo VI
Art. 135
Funzioni degli ufficiali esattoriali
In vigore dal 1 mar 1988
L'ufficiale esattoriale esercita le sue funzioni nell'ambito della circoscrizione dell'esattoria, alle dipendenze dell'esattore e sotto la sorveglianza dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e del sindaco, e non può farsi rappresentare nè sostituire.
Gli ufficiali esattoriali, nei limiti di tempo fissati dall'articolo 218 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, possono prestare la loro opera, anche per la riscossione dei crediti dei precedenti esattori, compatibilmente, a giudizio dell'esattore in carica, con le esigenze del servizio.
La disposizione del terzo comma dell' si applica anche agli ufficiali esattoriali.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-135